P. COLASANTE, J. DI GESÚ, Il servizio del credito nell’ordinamento pubblicistico italiano, fra Unione europea, Stato e Regioni (Marzo 2014)
In riferimento all'attività creditizia, la disposizione di riferimento, sul piano costituzionale, è l’art. 47 Cost. e, in particolare, il suo primo comma, secondo il quale “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. L’esistenza della norma menzionata e i mutamenti accennati inducono a procedere all’analisi dell’attuale ruolo dell’attività creditizia nell’ambito dei rapporti economici tutelati dalla Costituzione ed è proprio su tale questione che si incentra la prima parte dello studio qui condotto, partendo dalla nozione di servizio pubblico. Esaurita questa ricostruzione, si passa a esaminare secondo quali modalità il principio dell’art. 47 Cost. si sia concretizzato nell’ordinamento con particolare riguardo al riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia.